DECRETO FISCALE Legge n.157 del 19 dicembre 2019
La nuova legge dispone lo stop al pignoramento e la rinegoziazione del mutuo
Il decreto fiscale agevola coloro che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa stabilendo lo stop al pignoramento dell’immobile. Sono i casi in cui scatta la procedura esecutiva immobiliare dovuta alla presenza dell’ipoteca, con la conseguenza che la casa va all’asta.
Per evitarlo è possibile fare richiesta di rinegoziazione del mutuo. La norma si applica solo a debitori identificati come persone fisiche, dunque artigiani, partite IVA o professionisti sono esclusi. Devono aver contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa in cui effettivamente risiedono, quindi, in caso di un immobile pignorato ma che non sia prima casa o non sia l’effettiva residenza, la norma non si applica. Infine, la procedura di pignoramento deve essere scattata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giungo 2019. Il creditore deve essere una banca a cui il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% dell’importo pattuito.
Se sussistono tutte queste condizioni, il debitore può presentare la richiesta per rinegoziare il mutuo entro il 31 dicembre 2021, per un importo che non deve eccedere i 250.000 euro. L’importo offerto dal debitore non potrà essere inferiore del 75% del prezzo di base dell’asta o del valore del bene ancora non all’asta, come determinato da una consulenza tecnica d’ufficio. Se l’importo da saldare fosse già inferiore rispetto al 75% indicato, l’offerta per la rinegoziazione del mutuo non potrà essere inferiore al totale del debito residuo comprensivo degli interessi. Il mutuo così rinegoziato dovrà essere pagato in 30 anni oppure entro gli 80 anni di età del debitore. Quest’ultimo dovrà pagare anche le spese giudiziarie.
Nel caso in cui questa procedura fosse respinta, il debitore può chiedere il soccorso di un parente fino al 3° grado che potrà ottenere la rinegoziazione alle stesse condizioni. In questo caso l’immobile diventa proprietà del parente, mentre il debitore mantiene il diritto ad abitarci per i primi cinque anni. Trascorsi questi cinque anni, se il debitore è riuscito a rimborsare il parente che gli ha concesso la rinegoziazione, allora potrà tornare in possesso dell’immobile e del residuo del mutuo, fino alla scadenza, purché la banca sia d’accordo.
Nel momento in cui il debitore e il creditore presentano la domanda di rinegoziazione del mutuo al giudice, questo dispone la sospensione della procedura d’asta per sei mesi. La banca avrà poi tre mesi di tempo per svolgere l’istruttoria per determinare se il debitore è in grado di far fronte al mutuo anche rinegoziato. Il debitore può nel frattempo anche chiedere un mutuo con un altro istituto di credito con cui estinguere il precedente debito. Per far fronte alle spese, la legge prevede anche l’accesso al fondo di garanzia per la prima casa, dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2019, fino al 50% dell’importo oggetto di negoziazione.
L’intera agevolazione decade se l’immobile pignorato cessa di essere casa residenziale o prima casa. La legge era molto attesa perché dà una risposta concreta a quanti corrono il serio rischio di perdere l’abitazione comprata con tanto sforzo. La prima casa infatti resta il bene prediletto per gli italiani. Tuttavia gli anni di crisi hanno messo a dura prova coloro che hanno tentato di realizzare il sogno di acquistarla. Da adesso c’è una speranza in più di mantenere l’immobile.
Legge no. 3 del 27/01/2012, introduce la Disciplina di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, alla quale possono avere accesso sia le persone fisiche che i piccoli imprenditori, senza dover subire passivamente le procedure concorsuali.
La Legge 3/2012, conosciuta anche come legge “salva suicidi”, permette di tagliare i debiti delle persone che si trovano in gravi difficoltà economiche, ovvero in uno stato definito di “sovraindebitamento”.
Chi può accedere ?
1 Coloro che hanno assunto obbligazioni per scopi personali o in ogni caso estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
2 Coloro che hanno contratto debiti per motivi imprenditoriali o professionali, se trattasi di imprenditori non fallibili in base alla Legge Fallimentare, agricoltori, professionisti.
La condizione essenziale è che il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, cioè in uno stato di squilibrio tra i debiti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà nell’adempiere le proprie obbligazioni o definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Le procedure che si possono seguire sono tre, e devono essere svolte sotto il controllo del tribunale:
1. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: il debitore propone ai propri creditori un accordo per un pagamento dilazionato o anche parziale (pur con alcuni limiti: sono esclusi i crediti impignorabili; i debiti per tributi dell’Unione Europea, per Iva e ritenute d’acconto sono solo dilazionabili; i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca non possono essere pagati meno di quanto prenderebbero senza l’accordo, ecc.); se il 60% (a valore) dei creditori accetta, l’accordo è obbligatorio per tutti;
2. IL PIANO DEL CONSUMATORE: coloro che hanno assunto obbligazioni per motivi estranei all’attività professionale o imprenditoriale, possono, in alternativa all’accordo, presentare un “piano” (per un pagamento dei debiti a rate, anche a saldo e stralcio), che non deve essere approvato dai creditori ma solo dal tribunale; anche in questo caso, se il piano viene omologato, vale per tutti i creditori, sia che questi siano d’accordo sia che non lo siano;
3. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: infine tutti i debitori possono chiedere al Tribunale la liquidazione di tutti i loro beni, che verranno dunque venduti e ripartiti equamente tra i creditori ad opera di un liquidatore; questa procedura consente la completa “esdebitazione” del debitore per tutti i debiti residui non soddisfatti.
Tali strumenti possono essere una via d’uscita per tutte quelle situazioni di crisi che non sono risolvibili in altro modo, ad esempio con il saldo e stralcio; devono essere utilizzati in modo corretto, trasparente e nel rispetto della normativa, sia per il debitore che dispone di un patrimonio che rischia di perdere in quanto non dispone della liquidità sufficiente a far fronte alle obbligazioni scadute, sia per il debitore che ha poco o niente, ma vuole ricostruire la propria vita economico-finanziaria